AVVISO PER LA SELEZIONE DI 2 COLLABORATORI JUNIOR
Il FLAG Nord Sardegna indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di Collaboratore Junior a supporto dell’Azione 2.A | Confronto del Piano di Azione S.E.A.
Le figure selezionate affiancheranno il Coordinatore del FLAG nelle attività di organizzazione di tavoli di confronto previsti dall’Azione, contribuendo al coinvolgimento di pescatori, enti gestori delle Aree Marine Protette, Parchi, amministrazioni e altri stakeholder del territorio.
L’incarico prevede attività di supporto operativo e documentale, organizzazione degli incontri, facilitazione dei processi partecipativi, raccolta e sistematizzazione dei contributi emersi durante i tavoli di lavoro, monitoraggio delle attività e predisposizione della relativa reportistica.
Di seguito l’Avviso pubblico con rettifica del 18.08.2026 e gli allegati da compilare e inviare via PEC all’indirizzo flag@pec.flagnordsardegna.it entro domenica 30 agosto 2026.
Ai sensi del Codice Civile (art. 2963), essendo la scadenza fissata alla domenica, questa slitta automaticamente al lunedì successivo, stessa ora (31.08.2026).
FAQ
FAQ n. 1 — Allegato E e possesso della Partita IVA (quesito del 14/08/2026)
D. Il candidato non ancora in possesso di Partita IVA, che intenderebbe aprirla in caso di selezione, deve allegare il modulo E sulla tracciabilità indicando già l’IBAN del conto dedicato?
R. No. Il possesso della Partita IVA non è requisito di accesso: l’art. 1 dell’Avviso ammette in via alternativa la disponibilità ad attivarla in caso di affidamento, disponibilità che va dichiarata nell’Allegato A. L’Allegato E è richiesto ai soli possessori di Partita IVA (art. 3 ed elenco degli allegati); la sua mancata allegazione da parte di chi non ne è in possesso non costituisce documentazione incompleta ai sensi dell’art. 5 e non determina esclusione. La comunicazione del conto dedicato e l’acquisizione dell’Allegato E avverranno solo in caso di affidamento, prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. Non si richiede l’indicazione di dati bancari in fase di domanda.
FAQ n. 2 — Formato della firma della domanda
D. È obbligatorio l’uso del formato PAdES o del formato CAdES per la firma digitale della domanda?
R. No, non è previsto alcun obbligo. Entrambi i formati sono ammessi e producono i medesimi effetti giuridici, ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e delle regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche. Per sole esigenze di gestione e conservazione degli archivi dell’Ente si esprime una preferenza, non vincolante, per la firma in formato PAdES su file .pdf: la scelta di un formato diverso, purché conforme alla normativa vigente, non incide in alcun modo sull’ammissibilità della domanda.
Qualora il candidato si avvalga della modalità alternativa prevista dall’art. 3 dell’Avviso, ossia della trasmissione di copia per immagine dell’istanza sottoscritta, la firma deve essere effettivamente apposta in forma autografa sul documento cartaceo, successivamente acquisito per scansione, e la domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000. Non costituisce sottoscrizione l’inserimento in via digitale, nel file, di un’immagine riproducente la firma, circostanza ordinariamente rilevabile in fase di verifica del documento informatico. In tal caso l’istanza si considera priva di sottoscrizione e non è ammessa, ai sensi degli artt. 3 e 5 dell’Avviso.
FAQ n. 3 — Trasmissione da casella PEC non intestata al candidato
D. È possibile trasmettere la domanda da una casella PEC di cui il candidato non è titolare?
R. Sì. L’art. 3 dell’Avviso individua nella PEC la modalità di trasmissione e attribuisce rilievo alla data e all’ora di ricezione, senza richiedere che la casella sia intestata al candidato. La PEC assolve alla funzione di certificare tempo e modalità di acquisizione della documentazione, mentre la riferibilità della domanda al candidato è assicurata dalla sottoscrizione dell’istanza e dai documenti allegati. La trasmissione da casella di terzi non costituisce pertanto causa di inammissibilità.
Si raccomanda, in tal caso, di indicare chiaramente nell’Allegato A i recapiti del candidato ai quali indirizzare eventuali comunicazioni individuali, restando fermo che l’eventuale prova preselettiva, l’elenco degli ammessi al colloquio e la graduatoria sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con valore di convocazione ufficiale ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso. Si segnala altresì che l’utilizzo di una casella intestata a terzi comporta l’accesso di tali soggetti ai dati personali contenuti nella domanda, sotto la responsabilità del candidato.
FAQ n. 4 — Modalità di svolgimento del colloquio
D. Il colloquio può svolgersi in modalità telematica?
R. No. L’art. 5 dell’Avviso prevede la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi con indicazione di data, luogo e ora, con valore di convocazione ufficiale: la modalità ordinaria di svolgimento del colloquio è pertanto in presenza. Ciò è coerente con la struttura della valutazione, che ai sensi dell’art. 6 comprende una prova situazionale basata sull’analisi di un caso pratico, uguale o equivalente per tutti i candidati, la cui somministrazione in condizioni omogenee e controllate presuppone la presenza fisica. Il riferimento alla piattaforma Microsoft Teams contenuto all’art. 9 riguarda esclusivamente lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico e non le fasi della procedura selettiva.
La mancata presentazione al colloquio è considerata rinuncia, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso.
Resta ferma la facoltà della Commissione di autorizzare, su istanza motivata e documentata, modalità equivalenti in casi eccezionali, ivi compresi gli accomodamenti ragionevoli in favore di candidati con disabilità, assicurando in ogni caso la parità di trattamento e l’identità di contenuto della prova.
FAQ n. 5 — Partita IVA e forma contrattuale dell’incarico
D. L’apertura della Partita IVA è condizione per partecipare? È possibile che l’incarico sia formalizzato secondo una forma contrattuale diversa?
R. L’apertura della Partita IVA non è richiesta ai fini della partecipazione: l’art. 1 dell’Avviso ammette, in via alternativa al possesso, la disponibilità ad attivarla in caso di affidamento, disponibilità che va dichiarata nell’Allegato A (si veda anche la FAQ n. 1).
L’assetto delineato dall’art. 8 dell’Avviso è quello della prestazione professionale autonoma, formalizzata mediante lettere d’incarico nell’ambito di un contratto quadro. In sede di formalizzazione del rapporto il FLAG Nord Sardegna si riserva di individuare la forma contrattuale più idonea, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla disciplina di ammissibilità della spesa applicabile al PN FEAMPA 2021-2027 e al Manuale delle procedure e dei controlli del FEAMPA Sardegna. Tale individuazione compete all’Ente e non costituisce oggetto di scelta del candidato.
In ogni caso l’importo massimo indicato all’art. 8 resta invariato e si intende onnicomprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale e assicurativo, quale che sia la forma contrattuale adottata, ivi compresi gli oneri eventualmente a carico dell’Associazione; il corrispettivo netto per il collaboratore varia pertanto in funzione del regime applicabile.
Documenti e Allegati
Avviso_Pubblico_Selezione_2 jr
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Allegato_A_Domanda_partecipazione
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Allegato_B_Dichiarazione_titoli
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Allegato_C_Dichiarazione_esperienze
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Allegato_D_Privacy_GDPR
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Allegato_E_Tracciabilità
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Avviso_rettificato_testo_consolidato
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